“DECRETO AIUTI BIS”: ESTESI AL TERZO TRIMESTRE 2022 I CREDITI D’IMPOSTA “ENERGETICI”
DECRETO AIUTI BIS
RIFERIMENTI
• Art. 6, DL n. 115/2022
IN SINTESI
Nell’ambito del c.d. “Decreto Aiuti bis”, recentemente pubblicato sulla G.U., sono state, tra l’altro, estese al terzo trimestre 2022 le agevolazioni, già riconosciute per il primo e secondo trimestre a favore delle:
− imprese “energivore” e non energivore”;
− imprese “gasivore” e “non gasivore”;
per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas
naturale a fronte dell’incremento del relativo costo.
Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico, nell’ambito del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia” e DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, il Legislatore ha introdotto alcune specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale nel
primo e secondo trimestre 2022.
Ora, l’art. 6, DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185, dispone
il riconoscimento di un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
Considerata la sostanziale analogia con le agevolazioni spettanti per il primo e secondo trimestre,
si ritengono applicabili anche con riferimento al terzo trimestre i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
Entrate nelle Circolari 13.5.2022, n. 13/E (con riguardo alle imprese energivore / non energivore) e
16.6.2022, n. 20/E (con riguardo alle imprese gasivore / non gasivore).
In particolare, si rammenta che come precisato dall’Agenzia:
- al fine di individuare le spese sostenute, va fatto riferimento al principio di competenza ex art.
109, commi 1 e 2, TUIR; - il sostenimento delle spese nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il
possesso delle relative fatture di acquisto.
NB
I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere
presi in considerazione. L’impresa deve fare riferimento ai consumi effettivi indicati
nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento;
- rilevano esclusivamente le spese relative all’acquisto della componente elettrica / gas, con
esclusione delle spese di trasporto, coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, spese
di stoccaggio, distribuzione, ecc.; - il beneficio è potenzialmente fruibile anche dalle imprese “neo costituite” per le quali non è possibile
quantificare l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto al 2019 (tale requisito va individuato
utilizzando specifiche modalità, differenziate in base al soggetto interessato).
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE”
Il comma 2 dell’art. 6 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le
imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. “gasivore”).
AMBITO SOGGETTIVO
Per imprese “gasivore” si intendono i soggetti che:
- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 del Decreto MiTE 21.12.2021, n. 541 (produzione
di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro /
biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.); - hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE
21.12.2021 (1 gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del
secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo
trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del
gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022 (1.7 – 30.9.2022) per usi energetici diversi dagli
usi termoelettrici.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON GASIVORE”
Il comma 4 dell’art. 6 del Decreto in esame disciplina il riconoscimento del credito d’imposta per le
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (c.d. “non gasivore”).
AMBITO SOGGETTIVO
Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come
media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30%
del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, consumato
nel terzo trimestre 2022 (1.7 – 30.9.2022), per usi diversi dagli usi termoelettrici.
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”
Il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d.
“energivore”) è disciplinato dal comma 1 del citato art. 6.
AMBITO SOGGETTIVO
Si considerano imprese “energivore” i soggetti individuati dai Decreto MISE 21.12.2017.
L’agevolazione spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati
sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbiano subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019, anche tenuto
conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno prodotto e autoconsumato energia
nel terzo trimestre 2022, per le quali l’aumento del costo per kWh è calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione
dell’energia elettrica.
Per tali imprese il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia
elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del Prezzo Unico Nazionale dell’energia
elettrica (PUN).
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta spetta nella misura del 25% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1.7 – 30.9.2022).
CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “NON ENERGIVORE”
Il riconoscimento del credito d’imposta per le imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari
o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. “non energivore”),
è disciplinato dal comma 3 del citato art. 6.
AMBITO SOGGETTIVO
Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato
sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un
incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente
energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2 022 (1.7 – 30.9.2022).
UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA
I crediti d’imposta sopra esaminati:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2022.
Merita evidenziare che nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l’Agenzia ha specificato che l’utilizzo
del credito d’imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui , avendo natura “agevolativa”,
non richiede:
– la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
– l’apposizione del visto di conformità;
- non sono soggetti ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1,
comma 53, Legge n. 244/2007; - non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della
determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR; - sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile
IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
CEDIBILITÀ DEI CREDITI D’IMPOSTA
Come previsto dal comma 7 dell’art. 6 in esame, l’impresa beneficiaria del credito d’imposta può
cedere lo stesso solo per intero, entro il 31.12.2022, ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito
/ altri intermediari finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni,
successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società
appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
NB
Come precisato nelle citate Circolari n. 13/E e 20/E l’utilizzo parziale del credito d’imposta
tramite il mod. F24 non consente la cessione della quota non utilizzata.
A seguito della cessione del credito, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti
che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex
art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del
lavoro) o da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato
dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.
L’individuazione delle modalità operative della cessione del credito è demandata ad uno specifico
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Va evidenziato che per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:
- è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e il recupero degli importi non
spettanti; - i soggetti interessati dagli obblighi di antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono
all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007; - l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni
di cessione che presentano profili di rischio.
Per effetto di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 6 in esame è previsto uno specifico adempimento
in capo al fornitore qualora l’impresa non gasivora / non energivora beneficiaria del credito
d’imposta si sia rifornita / si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre
2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019.
In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione,
deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.
È demandata all’ARERA l’individuazione del contenuto della comunicazione e delle sanzioni per il mancato rilascio della stessa in capo al fornitore.