ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022
OGGETTO: ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022
RIFERIMENTI: ARTT.12 E 13, DL N.73/2022 – ART. 1, CO. 3-BIS, D. LGS. 127/2015
CIRCOLARE DEL: 27/06/2022
SINTESI
Il Decreto Semplificazioni ha apportato alcune modifiche al cd. “nuovo esterometro” che decorrerà dal prossimo 1 luglio 2022:
– operazioni escluse: la comunicazione delle operazioni transfrontaliere non include gli acquisti di beni/servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione).
– sanzioni: viene allineata all’entrata in vigore della nuova comunicazione (dal 1/07/2022) l’applicazione della disciplina sanzionatoria rimodulata dalla legge di bilancio 2021: nel caso di omessa/errata comunicazione la sanzione di €. 2 per ciascuna fattura interessata si applica entro il limite di:€. 400 per ciascun mese (ridotta a €. 200 se la trasmissione viene effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi alla scadenza).
Con l’occasione, si propone un prospetto riepilogativo delle operazioni da comunicare, con le relative modalità.
A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022 entra in vigore il cd. “nuovo esterometro” (di cui l’art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. 127/2015), cioè l’obbligo di inviare i dati delle operazioni con soggetti passivi Iva non stabiliti in Italia:
mediante il Sistema di Interscambio,
nel formato della fattura elettronica vale a dire il formato XML.
Con il recente “Decreto Semplificazioni fiscali”, il legislatore ha apportato alcune modifiche alla disciplina del nuovo esterometro.
ESCLUSIONE PER LE OPERAZIONI NON TERRITORIALI “SOTTO SOGLIA”
Il DL “Semplificazioni fiscali”, approvato dal CdM il 15.06.2022, all’art.12 ha modificato l’art. 1, comma 3-bis del D. Lgs. 127/2015 prevedendo che:
– la comunicazione delle operazioni transfrontaliere debba essere inviata escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72,
– qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione).
Nota: l’assenza di una decorrenza esplicita, induce a ritenere che l’esclusione si estenda alle operazioni effettuate dal 22/06/2022 i cui dati sono ancora trasmessi in via cumulativa entro il 22/08/2022
ACQUISTI DA PARTE DI SOGGETTI PASSIVI ITALIANI
La citata esclusione riguarda:
i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in base al criterio di territorialità IVA di cui all’art. 7-bis del DPR 633/72
Esempio: operazioni “sottosoglia” riferiti al rifornimento di carburante effettuato all’estero (paese UE o extraUE), all’acquisto di un bene situato all’estero (paese UE o extraUE) non destinato ad entrare in Italia; ecc.
nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, si fa riferimento, essenzialmente, ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72, con particolare riferimento alle esclusioni di cui all’art. 7-quater, Dpr 633/72
Esempio: acquisti “sottosoglia” di: servizi di alberghi/ristoranti situati all’estero; di noleggi auto a breve termine di auto consegnate all’estero; di servizi su beni immobili situati all’estero; ecc.
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE ESCLUSE
Rimangono escluse dalla comunicazione le operazioni (attive o passive)
- documentate da bolletta doganale
- per le quali è stata emessa fattura elettronica via SDI (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni “oggettivamente” fuori campo IVA).
CHIARIMENTO DI TELEFISCO DEL 15 GIUGNO 2022
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:
– per gli acquisti di beni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
– per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Nota: si noti che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”.
Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7, in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”).
In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.
DIFFERIMENTO DEL NUOVO REGIME SANZIONATORIO
L’art.13 del Decreto Semplificazioni dispone il differimento all’1/07/2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 178/2020.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, è prevista una sanzione amministrativa (art. 11, co. 2-quater, DLgs. 471/97) pari a 2 euro per ciascuna fattura i cui dati sono stati omessi o errati, entro il limite massimo di:
– €. 400 per ciascun mese;
– €. 200, se la trasmissione dei dati è effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi ai termini
I NUOVI TERMINI
Per le operazioni realizzate dal 1/07/2022, la trasmissione telematica dei dati relativi all’esterometro cambia radicalmente la periodicità.
In particolare la comunicazione relativa:
– operazioni attive: alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
– operazioni passive: alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
NUOVO ESTROMETRO: SINTESI DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE
Il 1° luglio 2022 scatta:
l’obbligo dell’e-fattura per molti soggetti in regime forfettario, che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, dato che l’art. 18 del DL 36/2022, in fase di conversione, ne prevede l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del D. Lgs. 127/2015
e va a regime il nuovo esterometro: a decorrere dal 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.