INDENNITA’ € 200 – 350 COMMERCIANTI – ARTIGIANI – PROFESSIONISTI
RIFERIMENTI
• Art. 33, DL n. 50/2022
• Art. 20, DL n. 144/2022
• DM 19.8.2022
• Circolare INPS 26.9.2022, n. 103
• Informativa SEAC 5.9.2022, n. 270
IN SINTESI
Tra le misure introdotte dal c.d. “Decreto Aiuti” è previsto il
riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore
dei seguenti soggetti:
− commercianti / artigiani iscritti all’IVS;
− coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
− professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
− professionisti iscritti alle relative Casse previdenziali;
titolari di un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.
Con il recente c.d. “Decreto Aiuti-ter” l’indennità in esame è stata
aumentata di € 150 a favore dei predetti soggetti con un reddito
complessivo 2021 non superiore a € 20.000.
I soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 30.11.2022
all’INPS / propria Cassa previdenziale un’apposita domanda.
Con l’art. 33, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, è stato istituito uno specifico fondo, con una dotazione
di € 500 milioni per il 2022, destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum (€ 200) al fine di
sostenere il potere d’acquisto anche dei lavoratori autonomi / professionisti (analogamente a quanto
previsto per i lavoratori dipendenti / pensionati) a fronte della crisi energetica e il caro prezzi in corso.
La dotazione del citato fondo è stata incrementata a € 600 milioni ad opera del DL n. 115/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-bis”.
Con il DM 19.8.2022, pubblicato sulla G.U. 24.9.2022, n. 224 il Ministero del Lavoro di concerto con
il MEF ha individuato i criteri e le modalità di concessione di tale indennità.
L’art. 20, DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha aumentato di € 150 l’indennità in esame a favore
dei soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.
L’INPS con la Circolare 26.9.2022, n. 103 ha recentemente definito le modalità operative utilizzabili
da parte dei soggetti iscritti all’IVS / Gestione separata.
SOGGETTI BENEFICIARI
L’indennità in esame è destinata a:
O lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS, ossia come specificato dall’INPS nella
citata Circolare n. 103
– artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
– coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
– pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58 esercenti la pesca quale esclusiva / prevalente
attività lavorativa, associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo
oppure esercenti tale attività per proprio conto, senza essere associati in cooperative o
compagnie;
– professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati /
società semplici.
Come chiarito dall’INPS:
– possono beneficiare dell’indennità anche i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori
alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– sono esclusi gli IAP iscritti alla gestione previdenziale coltivatori diretti, coloni e mezzadri per
l’attività di amministratore in società di capitali;
O professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse
Interprofessionali) ai quali è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;
che soddisfano le seguenti condizioni:
O non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€
200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
O un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 / 20.000.
ISCRIZIONE ALL’ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA
In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento,
l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti
soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:
O risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
O essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata. Tale requisito non trova
applicazione per i coadivuanti / coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare
dell’impresa presso cui gli stesi prestano l’attività lavorativa. Per i soci di società / componenti di
studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società / studio associato;
O aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla
gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal
2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di
pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti /
coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione
del titolare.
Per poter beneficiare dell’indennità in esame è necessario inoltre non essere titolari di trattamenti
pensionistici diretti alla predetta data del 18.5.2022, compresa l’indennità di cui all’art. 1, comma
179, Legge n. 232/2016, c.d. “APE sociale”.
REDDITO COMPLESSIVO 2001 NON SUPERIORE A € 35.000 / 20.000
In merito al requisito della soglia reddituale di € 35.000 l’art. 4, DM 19.8.2022 specifica che
“dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi
previdenziali ed assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque
denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a
tassazione separata”.
Da quanto sopra si desume quindi che va data rilevanza al reddito complessivo assoggettabile a
IRPEF di cui a rigo RN1, campo 1, del mod. REDDITI 2022 al netto:
O del reddito dell’abitazione principale (rigo RN2);
O dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (non devono essere computate le somme
riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità
una tantum sono tenuti a presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente
previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base
del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
In merito ai termini / modalità di presentazione:
O i soggetti iscritti all’INPS devono presentare la domanda entro il 30.11.2022, utilizzando i
consueti canali disponibili sul sito Internet dell’Istituto per i cittadini e per gli Istituti di Patronato.
In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” → “Servizi” →
“Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
A tal fine l’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica)
o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra
individuata;
O i soggetti diversi dai precedenti devono presentare la domanda entro il 30.11.2022 alla propria
Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla
singola Cassa.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al
D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali),
dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.
Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare:
O la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista
iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a €
35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000, non percettore delle indennità
di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
O di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di
contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
Il soggetto interessato deve inoltre:
O allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
O indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.
TRATTAMENTO DELL’INDENNITÀ SPETTANTE
Come sopra accennato, l’indennità spettante ammonta a:
O € 200 per i soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a €
20.000;
O € 350 per per i soggetti con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000.
Tale somma:
O non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni
previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;
O non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
O è corrisposta una sola volta all’avente diritto.
EROGAZIONE DELL’INDENNITÀ E MONITORAGGIO DELLE RISORSE DISPONIBILI
L’INPS / Ente previdenziale, verificata la regolarità della domanda presentata, provvede ad erogare
l’indennità sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse complessive. In particolare:
O l’indennità è erogata in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte;
O è previsto il monitoraggio, con cadenza settimanale, da parte del Ministero del Lavoro delle
domande presentate e di quelle ammesse a pagamento.
Nel momento in cui risulti in procinto il verificarsi di scostamenti rispetto al fondo stanziato (€ 600
milioni), il Ministero del Lavoro inoltra immediata comunicazione all’INPS / Ente previdenziale
sulle risorse residue affinché non siano adottati provvedimenti concessori