LA FINANZIARIA 2023
LA FINANZIARIA 2023
• Legge n. 197/2022
• Informative SEAC 2.1.2023, n. 1; 3.1.2023, n. 3 e 4.1.2023, n. 6
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- È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2023. Il testo definitivo,
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- oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute
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- nel ddl:
− crediti d’imposta energetici 1 trimestre 2023;
− aumento soglia accesso regime forfetario;
− disposizioni in materia di “tregua fiscale”;
− introduzione per il 2023 della flat tax incrementale;
− agevolazioni acquisto “prima casa” under 36;
− assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa;
− estromissione immobile imprenditore individuale;
− rivalutazione terreni / partecipazioni;
− nuovo limite utilizzo contante;
prevede le seguenti novità:
− aumento limiti tenuta contabilità semplificata;
− aumento al 6% del coefficiente di ammortamento dei fabbricati
utilizzati nel settore del commercio;
− detrazione 50% dell’IVA relativa all’acquisto di immobili classe A/B;
− aumento per il 2023 a € 8.000 del c.d. “bonus mobili”;
− proroga al 30.9.2023 dell’effettuazione degli investimenti
“Industria 4.0” prenotati entro il 31.12.2022.
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- È stata pubblicata sul S.O. n. 43/L alla G.U. 29.12.2022, n. 303, la Legge n. 197/2022, Finanziaria
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- 2023, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2023.
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- Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di
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- seguito esaminate, sono contenute nell’art. 1, composto da 903 commi.
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CREDITI D’IMPOSTA ENERGETICI 1 TRIMESTRE 2023 – commi da 2 a 9 e da 45 a 50
Sono confermate le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta dalle imprese
per il consumo di energia elettrica / gas naturale, nonché i benefici previsti per le imprese esercenti
attività agricola / agromeccanica e della pesca (acquisto di carburante) anche per il primo trimestre
2023, come sintetizzato nella seguente tabella (Informativa SEAC 9.12.2022, n. 381).
I nuovi crediti d’imposta in esame:
-sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed entro il 31.12.2023;
-sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito /
altri intermediari finanziari.
UTILIZZO “BONUS CARBURANTE” PESCA / AGRICOLTURA 3 TRIMESTRE – comma 51
In sede di approvazione sono stati aggiunti i nuovi commi 1-bis e 1-ter all’art. 7, DL n. 115/2022, c.d.
“Decreto Aiuti-bis”, al fine di disciplinare l’utilizzo del c.d. “bonus carburante” a favore delle imprese
esercenti attività agricola / della pesca, relativo al terzo trimestre 2022. In particolare il credito
d’imposta in esame:
-è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.3.2023;
-non è soggetto ai limiti di:
– € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
– € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1,
comma 53, Legge n. 244/2007;
O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della
determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non
comporti il superamento del costo sostenuto;
O è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.
In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono possibili 2 ulteriori cessioni,
successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società
appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.
I soggetti beneficiari del credito d’imposta a seguito della cessione dello stesso devono richiedere
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti
che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato ex art. 3,
comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (ad esempio, dottore commercialista, consulente del lavoro) o
da un responsabile del CAF imprese.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato
dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.3.2023.
Per effetto del richiamo agli artt. 121, commi da 4 a 6 e 122-bis, DL n. 34/2020:
O è demandato all’Agenzia delle Entrate il potere di controllo e recupero degli importi non spettanti;
O i soggetti interessati dagli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni “non procedono
all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e astensione” di cui agli artt. 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007;
O l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, le comunicazioni
di cessione che presentano profili di rischio.
REGIME FORFETARIO – commi 54
Le novità relative al regime forfetario sono state esaminate nell’Informativa SEAC 3.1.2023, n. 3.
FLAT TAX INCREMENTALE – commi da 55 a 57
Le disposizioni relative alla flat tax incrementale sono state esaminate nell’Informativa SEAC
2.12.2022, n. 374.
MAGGIOR AMMORTAMENTO IMMOBILI ATTIVITÀ DI COMMERCIO – commi da 65 a 69
In sede di approvazione è stato fissato al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati
strumentali per l’esercizio dell’impresa, utilizzati nei seguenti settori, per il periodo d’imposta in
corso al 31.12.2023 e per i successivi 4.
Codice Ateco Descrizione
47.11.10 Ipermercati
47.11.20 Supermercati
47.11.30 Discount di alimentari
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.10 Grandi magazzini
47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature
per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati
47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
NB
Le imprese aderenti alla tassazione di gruppo ex art. 117, TUIR che svolgono una delle
predette attività il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili
diversi da quelli alla cui produzione / scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa,
dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa, possono applicare
il coefficiente di ammortamento del 6% ai fabbricati concessi in locazione ad imprese
operanti nei predetti settori e aderenti alla tassazione di gruppo.
Sono demandate all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PRODOTTI IGIENE INTIMA FEMMINILE / INFANZIA – comma 72
È confermata la modifica della Tabella A, Parte II-bis e Parte III, DPR n. 633/92 per effetto della
quale è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% ai seguenti prodotti:
O assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile nonché prodotti per la protezione dell’igiene
femminile (anche se non compostabili o lavabili, come previsto in precedenza);
O latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti / bambini nella prima infanzia, condizionato
per la vendita al minuto;
O preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione
dei lattanti / bambini, condizionate per la vendita al minuto;
O pannolini per bambini;
O seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Ai fini in esame, la Relazione illustrativa precisa che per individuare i lattanti e i bambini della prima
infanzia va fatto riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), Regolamento UE n. 609/2013 in base al quale:
O per “lattanti” si intendono i bambini di età inferiore a 12 mesi;
O per “bambini nella prima infanzia” si intendono i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni.
NB I prodotti per “l’alimentazione dei fanciulli”, diversi dai prodotti per l’alimentazione dei lattanti e
dei bambini nella prima infanzia sopra citati, restano soggetti all’aliquota IVA del 10%.
RIDUZIONE IVA APPLICABILE AL PELLET – comma 73
In sede di approvazione, per il 2023, è stata prevista la riduzione dal 22% al 10% dell’aliquota IVA
applicabile ai pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72.
PROROGA AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36 – comma 74 e 75
È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 delle agevolazioni per favorire l’autonomia
abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa” di cui all’art. 64, commi da 6 a 11, DL n.
73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.
In particolare per gli:
O atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria
catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
O atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 è previsto l’esonero dal pagamento:
O dell’imposta di registro;
O delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che
l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto
forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
O in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
O in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente
all’acquisto;
O in compensazione nel mod. F24.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A / B – comma 76
In sede di approvazione è stata introdotta la possibilità di detrarre ai fini IRPEF, fino a concorrenza
dell’imposta lorda, il 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto di unità immobiliari
residenziali, di classe energetica A / B, cedute da Organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari o da imprese costruttrici. La detrazione:
O spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2023;
O va ripartita in 10 quote annuali.
ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 80
È confermata l’estensione anche al 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF prevista dall’art. 1, comma
44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP,
iscritti nella previdenza agricola.
ESENZIONE IMU IMMOBILI OCCUPATI – comma 81 e 82
Con l’introduzione della nuova lett. g-bis) al comma 759 dell’art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria
2020), è confermata l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili:
O non utilizzabili né disponibili, per i quali è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria ex artt.
614, comma 2 (violazione di domicilio) e 633 (invasione di terreni o edifici), C.p.p.;
ovvero
O occupati abusivamente, per i quali è stata presentata denuncia / iniziata azione giudiziaria penale.
Il soggetto interessato deve comunicare al Comune, con le modalità stabilite dal MEF con un apposito
Decreto, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
COSTI OPERAZIONI CON IMPRESE “BLACK LIST” – commi da 84 a 86
Con l’introduzione all’art. 110, TUIR dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies è confermato il ripristino
della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi c.d. “black list”.
Le nuove previsioni ricalcano sostanzialmente quanto stabilito limitatamente al 2015 dal D.Lgs. n.
147/2015; si rammenta che dal 2016 i costi in esame risultano deducibili secondo le ordinarie regole
previste dal TUIR (inerenza, competenza, certezza e determinabilità) con riferimento alle operazioni
effettuate con soggetti non “black list”.
In particolare è ora prevista la deducibilità, nel limite del relativo valore normale determinato ai
sensi dell’art. 9, TUIR, delle spese / altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse
con imprese residenti / localizzate in Stati o territori non cooperativi ai fini fiscali, ossia con le
giurisdizioni individuate nell’Allegato I della lista adottata dal Consiglio UE.
Tale disposizione non opera, con conseguente deducibilità integrale delle spese, se l’impresa
residente in Italia dimostra la sussistenza della “circostanza esimente”, ossia che le predette operazioni:
O rispondono ad un effettivo interesse economico;
e
O hanno avuto concreta esecuzione.
Ammontare costo “black list” Deducibilità
Pari o inferiore al valore normale Integrale
Superiore al valore normale
Nel limite del valore normale
Eccedenza (valore normale – costo) al sussistere della
circostanza esimente
Le nuove regole riguardano anche le prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei
predetti Stati / territori.
NB
Le spese / altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nel
mod. REDDITI. La mancata separata indicazione, ancorché non costituisca una condizione
cui è subordinata la deducibilità dei costi, è sanzionabile ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n.
471/97 (10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000).
Per espressa previsione, quanto sopra non riguarda le operazioni intercorse con soggetti non
residenti nei cui confronti è applicabile l’art. 167, TUIR in materia di imprese estere controllate.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE – commi da 100 a 105
É confermata la riproposizione dell’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili
ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del
versamento di un’imposta sostitutiva:
O gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
O i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2023 a condizione che tutti i soci risultino iscritti
nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2022, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2023
in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2022.
NB
È altresì prevista la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).
A tal fine, come accennato, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari
all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti
l’assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:
O il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto
della trasformazione;
O il costo fiscalmente riconosciuto.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa
“sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni … non
possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri
generali, ossia il «valore di costo» di cui all’articolo 13, comma 2, lett. c) del DPR n. 633/1972”.
Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle
relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci, nonché
quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base
catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di
registro ex art. 52, DPR n. 131/86.
In caso di cessione, per la determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al
valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore
ad uno dei 2 valori.
È inoltre disposto che:
O il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle società trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
O nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell’art. 47, TUIR, commi
1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la
tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva
da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati,
riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:
O nella misura del 60% entro il 30.9.2023;
O il rimanente 40% entro il 30.11.2023.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE – comma 106
É confermata la riproposizione dell’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.
L’agevolazione, con effetto dall’1.1.2023:
O è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR,
posseduti al 31.10.2022;
O riguarda le estromissioni poste in essere dall’1.1 al 31.5.2023;
O richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%:
– nella misura del 60% entro il 30.11.2023;
– il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo
fiscalmente riconosciuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi da 107 a 109
È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d’acquisto di:
O terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
O partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto).
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1.1.2023, non in regime d’impresa,
da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 5, Legge n. 448/2001 la rideterminazione del
valore è estesa alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione, possedute all’1.1.2023. In tal caso, per la determinazione della plus / minusvalenza,
in luogo del costo / valore d’acquisto può essere assunto il valore normale ex art. 9, TUIR, con
riferimento al mese di dicembre 2022, assoggettato ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Al fine della rivalutazione, in sede di approvazione, è stato fissato al 15.11.2023 (in precedenza
30.6.2023) il termine entro il quale provvedere:
O alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
O al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% (così aumentata rispetto all’originario 14%),
in unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulle rate successive
alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.
TRASFERIMENTO TERRENI AGRICOLI A UNDER 40 – comma 110
Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, gli atti di trasferimento di terreni e relative pertinenze,
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti
ed IAP, iscritti nella relativa Gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie
operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono assoggettate a:
O imposte di registro e ipotecaria in misura fissa;
O imposta catastale dell’1%.
In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 4-ter al citato art. 2, in base al quale la
predetta agevolazione è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative
pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di
persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarano nell’atto di trasferimento di provvedere,
entro 24 mesi, all’iscrizione nell’apposita Gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i
coltivatori diretti e IAP.
ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE PARTITE IVA – commi da 148 a 150
Al fine di rafforzare i controlli previsti dall’art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72 relativi all’individuazione
di elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita IVA, è confermata l’introduzione del
nuovo comma 15-bis.1 in base al quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare specifiche analisi del
rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA.
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’Agenzia implementa le proprie analisi per introdurre
idonei presidi finalizzati ad evitare l’utilizzo di nuove partite IVA da parte di soggetti che presentano
profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (realizzate attraverso
la costituzione di ditte individuali / srl semplificate, caratterizzate da brevi periodi di operatività,
finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
A seguito dell’esito delle predette analisi l’Agenzia invita il contribuente a comparire di persona
presso l’Ufficio per esibire i documenti contabili / documenti idonei per:
O consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività;
O dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione del contribuente / esito negativo dei riscontri operati sui
documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un Provvedimento di cessazione della partita IVA.
APERTURA NUOVA PARTITA IVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA
È confermato che in caso di cessazione della partita IVA ai sensi dei citati commi 15-bis e 15-bis.1
la stessa può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come:
O imprenditore individuale;
O lavoratore autonomo;
O rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica,
costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA.
A tal fine è richiesto il preventivo rilascio di una polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per:
O la durata di 3 anni dalla data del rilascio;
O un importo rapportato a quanto dovuto a seguito di violazioni fiscali, non inferiore a € 50.000.
NB
In caso di violazioni commesse prima dell’emanazione del Provvedimento di cessazione della
partita IVA, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (se superiori a € 50.000)
dovute a seguito di tali violazioni, sempreché non sia intervenuto il relativo versamento.
SANZIONI
Il soggetto destinatario del Provvedimento emesso ai sensi dei predetti commi 15-bis e 15-bis.1
è punito con la sanzione di € 3.000, attribuita contestualmente al Provvedimento che dispone la
BD19147001 SEAC SPA © 2023 09/01/2023
La sanzione accessoria è eseguita contestualmente alla relativa irrogazione, in deroga all’art.
19, comma 7, D.Lgs. 472/97, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
Provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
In sede di approvazione è stata soppressa la responsabilità in solido della sanzione per
l’intermediario che trasmette, per conto del contribuente, la dichiarazione di inizio attività di cui
all’art. 35, DPR n. 633/72 (mod. AA7/9).
VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – comma 151
Nei confronti dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica
(mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzo analogo), le vendite:
O di specifici beni mobili individuati dal MEF con un apposito Decreto, esistenti in Italia;
O effettuate nei confronti di acquirenti privati;
è confermato l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle
operazioni effettuate. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione in esame
“intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di
determinati beni … quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop o altri beni
mobili eventualmente individuati con successivo decreto … nei confronti di consumatori finali”.
TREGUA FISCALE – commi da 153 a 159 e da 166 a 251
Le disposizioni in materia di c.d. “tregua fiscale” aventi ad oggetto:
O la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
dichiarazioni;
O la regolarizzazione delle irregolarità formali;
O il “ravvedimento speciale” delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e anni precedenti;
O la definizione agevolata degli atti di accertamento;
O alcune misure finalizzate alla chiusura delle controversie tributarie (definizione / conciliazione
giudiziale delle liti pendenti, rinuncia alle liti in Cassazione);
O la regolarizzazione dell’omesso versamento delle rate dovute a seguito degli istituti definitori;
O la riproposizione di misure in materia di riscossione, con lo stralcio dei carichi fino a € 1.000 affidati
all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 e la c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle
di pagamento relative a carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022
sono state esaminate nell’Informativa SEAC 4.1.2023, n. 6.
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO – comma 265
In sede di approvazione è stato prorogato al 2023 il credito d’imposta per investimenti di cui all’art.
1, comma 98, Legge n. 208/2015 (acquisto beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e
attrezzature varie) destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
PROROGA CREDITO D’IMPOSTA R&S POTENZIATO PER IL MEZZOGIORNO – comma 268
In sede di approvazione è stato esteso al 2023 a favore delle imprese operanti nelle Regioni
del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), il
credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200, Legge n. 160/2019,
Finanziaria 2020, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti
a strutture produttive ubicate in tali Regioni, previsto nelle seguenti misure.
Impresa % credito d’imposta
Grande impresa
O almeno 250 occupati
O fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio
pari o superiore a € 43 milioni
25%
Media impresa O almeno 50 occupati
O fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni
35%
Piccola impresa O almeno 50 occupati
O fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni
45%
PROROGA TERMINI RIVERSAMENTO CREDITO D’IMPOSTA R&S – comma 271
In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.10.2023 al 30.11.2023 il termine previsto dal
comma 9 dell’art. 5, DL n. 146/2021 entro il quale le imprese che hanno indebitamente utilizzato
in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art.
3, DL n. 145/2013 e che intendono procedere al riversamento spontaneo dei relativi importi, senza
l’applicazione di sanzioni e interessi, sono tenute ad inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta.
CERTIFICAZIONE INVESTIMENTI ATTIVITÀ R&S – comma 272
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 23, comma 2, DL n. 73/2022, è stato previsto che
le certificazioni attestanti:
O la qualificazione degli investimenti effettuati / da effettuare ai fini della classificazione nell’ambito
di attività ammesse:
– al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e
ideazione estetica di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019;
– al credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, DL n. 145/2013;
O la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per l’applicazione della maggiorazione di
aliquota prevista dall’art. 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies;
possono essere richieste a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei crediti d’imposta non
sia stata già constatata con un PVC.
Di fatto la possibilità di ottenere la certificazione viene ora ampliata, considerato che in precedenza
la richiesta della certificazione era consentita a condizione che la violazione relativa all’utilizzo dei
predetti crediti d’imposta non fosse già stata constatata e comunque se non fossero iniziati accessi,
ispezioni, verifiche di cui il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.
NUOVI LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – comma 276
Le disposizioni relative ai nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata sono state esaminate
nell’Informativa SEAC 1.1.2023, n. 1.
BONUS MOBILI – comma 277
In sede di approvazione, relativamente al c.d. “bonus mobili”, con la modifica dell’art. 16, comma 2,
DL n. 63/2013, è stato previsto che la detrazione del 50%, da utilizzare in 10 rate annuali, spetta su
una spesa massima di € 8.000 per il 2023 (in precedenza € 5.000) e a € 5.000 per il 2024 (come
già previsto dalla Finanziaria 2022).
ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 300
È confermato, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per
un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore
dei coltivatori diretti / IAP:
O di età inferiore a 40 anni;
O iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2023.
PROROGA DETRAZIONE SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIEREARCHITETTONICHE – comma 365
In sede di approvazione è stata prorogata al 31.12.2025 la detrazione di cui art. 119-ter, DL n.
34/2020 prevista nella misura del 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti e fruibile in 5
quote annuali di pari importo.
Con l’introduzione del nuovo comma 4-bis nel citato art. 119-ter è stato inoltre previsto che per
l’approvazione di tali lavori a livello condominiale è sufficiente la maggioranza dei partecipanti
all’assemblea che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale dell’edificio.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE – comma 384
È confermata la modifica dell’art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale dall’1.1.2023
è aumentato a € 5.000 (€ 2.000 fino al 31.12.2022) il limite previsto per il trasferimento di denaro
contante / titoli al portatore.
NB
Per il servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money
transfer”) il limite rimane pari a € 1.000.
COSTI (EQUI) TRANSAZIONI ELETTRONICHE – commi da 385 a 388
In base all’art. 15, comma 4-bis, DL n. 179/2012, a decorrere dal 30.6.2022, in caso di mancata
accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento (carta
di debito / di credito / prepagata), da parte dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti /
prestazione di servizi, anche professionali, si applica la sanzione pari a € 30, aumentata del 4% del
valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
In sede di approvazione è stata soppressa la previsione che disponeva l’inapplicabilità della predetta
sanzione in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di
importo non superiore a € 60. Ora, in base alla nuova disposizione è previsto che le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative:
O dei predetti soggetti tenuti all’accettazione di pagamenti tramite carta di pagamento;
O dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento;
determinano in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, al fine di:
O garantire costi derivanti dall’utilizzazione del servizio equi e trasparenti, anche in funzione
dell’ammontare della singola cessione di beni / prestazione di servizi;
O evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni.
A tal fine è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate finalizzato a valutare
soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a € 30 a carico
degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi dell’anno precedente non
superiori a € 400.000.
In caso di mancata definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro l’1.4.2023 / applicazione
di condizioni e di commissioni fissate in base all’accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di
servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per il 2023, un contributo
pari al 50% degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le
transazioni inferiori a € 30 ovvero al diverso limite individuato in sede convenzionale.
Il contributo è riversato in un apposito fondo destinato a misure dirette a contenere l’incidenza dei
costi a carico dei predetti soggetti.
In sede di approvazione è stata prevista un’integrazione alla spesa di € 150 milioni per il periodo
2023 – 2026 ai fini della proroga della c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013. In particolare
sono stanziati:
O € 30 milioni per il 2023;
O € 40 milioni per il 2024 / 2025 / 2026.
Viene inoltre prorogato di ulteriori 6 mesi il termine di ultimazione degli investimenti (da 12
a 18 mesi) di cui al comma 5 del citato art. 2, relativamente agli investimenti per i quali è stato
stipulato un finanziamento “agevolato” dall’1.1.2022 al 30.6.2023.
CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI – comma 423
In sede di approvazione è stato prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine di cui all’art. 1,
comma 1057, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) entro il quale è consentita l’effettuazione degli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria
2017 per i quali la “prenotazione” (accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento
di un acconto almeno pari al 20% del costo d’acquisto) è intervenuta entro il 31.12.2022, al fine
di beneficiare del riconoscimento del credito d’imposta nella misura del 40% (per gli investimenti
fino a € 2,5 milioni) / 20% (per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni) / 10% (per gli
investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni).
SOSTEGNO SETTORE AUTOTRASPORTO – commi 503 e 504
Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi del costo del gasolio impiegato in veicoli di categoria
Euro 5 o superiore, è confermata la spesa di € 200 milioni per il 2023 finalizzata al riconoscimento
di un contributo alle imprese esercenti l’attività di trasporto.
In sede di approvazione sono state specificate le attività di trasporto interessate, ossia quelle di
cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. n. 504/95 (trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva pari o superiore a 7,5 t. esercitata da persone fisiche / giuridiche iscritte
nell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose c/terzi). La predetta disposizione è applicabile “nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”. Le modalità attuative dell’agevolazione
in esame sono demandate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
BONUS PSICOLOGO – comma 538
In sede di approvazione, con la modifica dell’art. 1-quater, DL . 228/2021, è stato previsto che il c.d.
“bonus psicologo” spetta:
O a partire dal 2023 nella misura massima di € 1.500 (in precedenza € 600 per persona) ed è
parametrato al valore ISEE;
O nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2023 e di € 8 milioni a decorrere dal 2024.
EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – comma 614
È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d’imposta, c.d. “sport bonus”, a favore
dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti
sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai
soggetti concessionari / affidatari.
Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro, è ripartito in 3
quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:
O alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
O ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:
O è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;
O non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – comma 615
È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 –
31.3.2023, del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore
delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne
pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
O leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
O società sportive professionistiche;
O società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai
Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta:
O non può essere superiore a € 10.000;
O è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni.
NB
Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime
forfetario ex Legge n. 398/91.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa
presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.
CREDITO D’IMPOSTA RICICLAGGIO IMBALLAGGI – commi da 685 a 690
È confermato il riconoscimento per il 2023 – 2024 di un credito d’imposta pari al 36% delle spese
sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta
differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o
derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro. Il credito d’imposta in esame:
O è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
O va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di riconoscimento;
O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61
e 109, comma 5, TUIR;
O è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate (Entratel / Fisconline), anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il
limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
– a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
È demandata al Ministero dell’Ambiente l’emanazione delle relative disposizioni attuative.
TERMINI DETRAZIONE 110% – commi 894 e 895
Con l’art. 9, DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, il Legislatore è intervenuto sugli artt. 119 e
121, DL n. 34/2020, apportando modifiche alle proroghe temporali disposte dalla Finanziaria 2022,
ai possibili soggetti beneficiari della detrazione “maggiorata” e alla rateizzazione dei crediti derivanti
dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito (Informativa SEAC 22.11.2022, n. 361).
Con particolare riferimento all’ambito temporale di applicazione della detrazione del 110% per gli
interventi effettuati da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa
/ lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, si rammenta
che il comma 8-bis del citato art. 119:
O prima del c.d. “Decreto Aiuti-quater”, in applicazione delle proroghe disposte dalla Finanziaria
2022, dispone(va) che la detrazione è riconosciuta nella misura del:
– 110% fino al 31.12.2023;
– 70% nel 2024;
– 65% nel 2025;
O a seguito delle modifiche apportate dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, dispone che la detrazione
è riconosciuta nella misura del:
– 110% fino al 31.12.2022;
– 90% nel 2023;
– 70% nel 2024;
– 65% nel 2025.
Il comma 2 del citato art. 9 prevede che tali nuovi termini e misure non si applicano:
– agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la Comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
– agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 24.11.2022;
– agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla
data del 25.11.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Ora in sede di approvazione sono state riviste / estese le fattispecie alle quali non sono
applicabili i nuovi termini / misure previsti dal c.d. “Decreto Aiuti-quater”, disponendo che gli
stessi non riguardano:
O gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25.11.2022
risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119,
comma 13-ter, DL n. 34/2020;
O gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18.11.2022 (data antecedente al 19.11.2022,
data di entrata in vigore del DL n. 176/2022), a condizione che:
– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000
dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
– per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma
13-ter, DL n. 34/2020;
O gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare di approvazione
dell’esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 19.11.2022 (data di entrata in vigore del DL n.
176/2022) e il 24.11.2022, a condizione che:
– tale data sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47, DPR n. 445/2000
dall’amministratore del condominio / condomino che ha presieduto l’assemblea;
– per tali interventi alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILA di cui all’art. 119, comma
13-ter, DL n. 34/2020;
O gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022
risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Al ricorrere dei predetti casi, pertanto, risulta applicabile quanto disposto dal comma 8-bis in
esame prima del c.d “Decreto Aiuti-quater”, ossia il riconoscimento della detrazione nella misura del
110% fino al 31.12.2023.
Quanto sopra illustrato è entrato in vigore dal 29.12.2022.