LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI-BIS”
RIFERIMENTI
• DL n. 115/2022
• Informativa SEAC 11.8.2022, n. 257
IN SINTESI
Sono entrate in vigore dal 10.8.2022 le novità contenute nelc.d. “Decreto Aiuti-bis”, nell’ambito del quale è previsto, oltre all’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni a favore delle imprese “energivore” e non energivore” / “gasivore” e “non gasivore” per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica / gas naturale a fronte dell’incremento del relativo costo:
– l’inclusione, per il 2022, tra i fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (entro il nuovo limite di € 600) delle somme erogate / rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;
– il riconoscimento dell’indennità una tantum pari a € 200 anche ai lavoratori con rapporto in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18.5.2022 non hanno beneficiato dell’esonero sulla quote dei contributi previdenziali per l’invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore;
– l’incremento del fondo destinato al riconoscimento per il 2022 del buono per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Nell’ambito del DL n. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti-bis”, pubblicato sulla G.U. 9.8.2022, n. 185 contenente “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” sono previste una serie di specifiche disposizioni in vigore dal 10.8.2022, di seguito esaminate.
ESTENSIONE TERZO TRIMESTRE CREDITI ENERGETICI – Art. 6
Le novità relative all’estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore” / “non energivore” nonché delle imprese “gasivore / “non gasivore” sono state esaminate nell’Informativa SEAC 11.08.2022, n. 257.
ESTENSIONE BONUS CARBURANTI PESCA / AGRICOLTURA – Art. 7
Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di carburante, l’art. 18, DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina” ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e di pesca pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio dell’attività.
Ora, il Decreto in esame estende tale agevolazione anche alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE – Art. 12
Per il 2022, in deroga a quanto disposto dall’art. 51, comma 3, TUIR, è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame “la disposizione stabilisce per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme
erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.
Di conseguenza l’originario importo di € 258,23, aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021, è ora ulteriormente incrementato a € 600 limitatamente al 2022.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE – Art. 13
Le imprese agricole di cui all’art. 2135 C.c., comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel Registro Imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita dalle Province di Trento e Bolzano, che:
possono accedere alle “agevolazioni” di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 102/2004, tra cui:
in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo;
INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 – Art. 22
L’indennità una tantum pari a € 200 prevista dall’art. 31, DL n. 50/2022 è riconosciuta anche a:
beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura dello 0,8% ex art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021. L’indennità è riconosciuta, in via automatica,
nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022 previa dichiarazione del lavoratore di:
– non aver già beneficiato dell’indennità di € 200 di cui agli artt. 31 e 32 del citato DL n. 50/2022;
– essere destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale fino al 18.5.2022;
È infine previsto il riconoscimento dell’indennità in esame, erogata automaticamente da Sport e
Salute spa, anche ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il
CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno:
FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI – Art. 23
Con la modifica dell’art. 33, comma 1, DL n. 50/2022, è aumentato da € 500 a € 600 milioni, per il
2022, lo specifico fondo destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:
del Lavoro. Quest’ultimo ha recentemente approvato e trasmesso al MEF lo specifico Decreto che
fissa il limite di reddito a € 35.000.
RIFINANZIAMENTO BONUS PSICOLOGO – Art. 25
È disposto l’incremento del fondo (da € 10 a € 25 milioni per il 2022) destinato al riconoscimento del c.d. “bonus psicologo” previsto dall’art. 1-quater, DL n. 228/2021.
BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 27
È disposto l’incremento del fondo (da € 79 a 180 milioni per il 2022) destinato a mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare con riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, tramite il riconoscimento di un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.